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DL 10/03/2023 Whistleblowing

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale,  Serie Generale n.63 del 15-03-2023, persegue l’obiettivo di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità nonché la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità della Società di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Con l’adozione e pubblicazione della presente Procedura,  Il Millepiedi intende garantire la piena tutela e la massima riservatezza nei confronti dei Segnalanti, indicando puntualmente l’oggetto e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nel più ampio rispetto delle  tutele previste dall’ordinamento nazionale.

Il Millepiedi censura tutte le eventuali ritorsioni o gli eventuali comportamenti discriminatori in danno al Segnalante.

La Procedura è rivolta a tutti i membri degli Organi Societari – Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale – nonché a tutti i Dipendenti e soggetti esterni (collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari) che operano per conto di Millepiedi.

Le segnalazioni per essere meritevoli di considerazione, devono essere circostanziate nonché fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Sono pertanto ritenute meritevoli di considerazione le segnalazioni che contengono i seguenti elementi:

  • le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con l’indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito della Società;
  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
  • se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni anonime

L’organo deputato a ricevere e valutare le segnalazioni è l’Ufficio Segnalazioni.

La segnalazione può essere presentata secondo le seguenti modalità:
• Piattaforma informatica, in gestione autonoma all’Ufficio Segnalazioni, accessibile dal sito internet della Società, all’indirizzo https://ilmillepiedi.segnalazioni.net/, in forma scritta. All’esito della segnalazione verrà rilasciato al segnalante un codice identificativo non recuperabile, che dovrà quindi essere conservato dallo stesso per poter consultare lo stato di elaborazione della segnalazione.
• Richiesta di incontro con l’Ufficio Segnalazioni, da inoltrare tramite la piattaforma/l’indirizzo di cui sopra. L’incontro verrà fissato entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inoltrata dal segnalante.

Al segnalante è sempre garantito anche un canale di segnalazione esterna gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il Millepiedi censura la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate.

In particolare:

  • le segnalazioni non devono contenere accuse che il Segnalante sa essere false e, in generale, non devono essere utilizzate come strumento per risolvere mere questioni personali;
  • rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e/o effettuata al sol fine di danneggiare il Segnalato nonché di ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di whistleblowing;
  • è prevista la sanzione da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Clicca qui per l’informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679

Clicca qui per il testo completo della procedura di Whistleblowing

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