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DL 10/03/2023 Whistleblowing

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale,  Serie Generale n.63 del 15-03-2023, persegue l’obiettivo di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità nonché la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità della Società di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Con l’adozione e pubblicazione della presente Procedura,  Il Millepiedi intende garantire la piena tutela e la massima riservatezza nei confronti dei Segnalanti, indicando puntualmente l’oggetto e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nel più ampio rispetto delle  tutele previste dall’ordinamento nazionale.

Il Millepiedi censura tutte le eventuali ritorsioni o gli eventuali comportamenti discriminatori in danno al Segnalante.

La Procedura è rivolta a tutti i membri degli Organi Societari – Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale – nonché a tutti i Dipendenti e soggetti esterni (collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari) che operano per conto di Millepiedi.

Le segnalazioni per essere meritevoli di considerazione, devono essere circostanziate nonché fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Sono pertanto ritenute meritevoli di considerazione le segnalazioni che contengono i seguenti elementi:

  • le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con l’indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito della Società;
  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
  • se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni anonime

L’organo deputato a ricevere e valutare le segnalazioni è l’Ufficio Segnalazioni.

Le segnalazioni potranno essere effettuate utilizzando uno dei seguenti canali interni alla Società:

  • invio mediante posta elettronica all’indirizzo whistleblowingmillepiedi@gmail.com
  • [FG1]  mezzo di servizio postale da indirizzarsi a “Ufficio Segnalazioni c/o Il Millepiedi coop. soc. a r. l. in via Tempio Malatestiano 3 47921 Rimini RN ”; in questo caso, per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa indirizzata all’Ufficio Segnalazioni e recante all’esterno la dicitura “riservata/personale”;
  • inviando all’indirizzo Ufficio Segnalazioni c/o Il Millepiedi coop. soc. a r. l. in via Tempio Malatestiano 3 47921 Rimini RN la richiesta di appuntamento per un colloquio riservato con Ufficio Segnalazioni; le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate su richiesta della persona segnalante mediante un incontro diretto fissato con il Responsabile del canale di comunicazione che deve fissarlo entro un termine ragionevole non superiore a 10 giorni lavorativi.

Al segnalante è sempre garantito anche un canale di segnalazione esterna gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il Millepiedi censura la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate.

In particolare:

  • le segnalazioni non devono contenere accuse che il Segnalante sa essere false e, in generale, non devono essere utilizzate come strumento per risolvere mere questioni personali;
  • rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e/o effettuata al sol fine di danneggiare il Segnalato nonché di ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di whistleblowing;
  • è prevista la sanzione da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

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