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Statuto

Statuto Cooperativa Sociale di tipo A e B S.p.A.

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E’ costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Rimini la Società cooperativa denominata “ Il Millepiedi – Cooperativa Sociale a responsabilita’ limitata”.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa è di ispirazione cristiana e si fonda sui valori universali della giustizia sociale, della solidarietà e della fraternità umana, si costituisce sui principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in particolare su quelli da cui trae ragion d’essere la cooperazione di solidarietà sociale, ed in rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la centralità della persona, la promozione dell’uomo, la priorità dell’uomo sul denaro, una giusta distribuzione del guadagno, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la democrazia interna ed esterna, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, la non violenza , il rispetto dell’ambiente.
La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso:
a) la gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari;
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art.4 della legge 381/91, come meglio identificate in appresso.
La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l’attività di gestione dei servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.
La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le possibili migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, ovvero avvalendosi delle prestazioni lavorative e professionali di terzi non soci.
A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore ma non distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.
La Cooperativa potrà aderire, con apposita delibera degli organi competenti, ad una o più centrali Cooperativistiche riconosciute ai fini delle disposizioni di cui al Dlcps n.1577 del 14.12.1947, del D.Lgs.n.220/2002 e art.7 della Legge n.142/2001 e successive modifiche ed integrazioni e D.M. Ministero Attività Produttive 6 Dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 (Oggetto sociale)
La cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari e attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91.
La società si propone in particolare, con fine mutualistico e senza fine speculativo, di:
– fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini servizi e attività educative, socio educative, socio assistenziali, socio sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi.
La società si propone inoltre di promuovere e fornire ai soggetti di cui sopra servizi ed attività a carattere sociale, ricreativo educativo, didattico, formativo, assistenziale, riabilitativo, sanitario, culturale e di animazione sociale in genere destinate in via preferenziale a infanzia, minori, giovani, famiglie, persone con disabilità e anziani, soci e non soci, tramite la gestione in forma associata dei servizi secondo i principi della mutualità previsti dalle leggi dello stato.
La cooperativa si prefigge, inoltre, mediante strumenti organizzativi, di intervento culturale e sociale, di favorire la socializzazione dei bambini, dei minori, dei giovani, delle famiglie, degli adulti, delle persone con disabilità e degli anziani e di svolgere attività di educazione finalizzate alla conquista di nuove forme di partecipazione sociale.
Scrupolosa attenzione, anche in relazione alla legge 381/1991, verrà data alle situazioni di chi si trova in stato di bisogno, handicap e/o emarginazione, con attività che saranno finalizzate alla qualificazione umana, morale, sociale, culturale, professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e della potenzialità di queste persone.
– gestire attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91.
Considerato lo scopo mutualistico così come definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, tutte le attività idonee al conseguimento dello scopo sociale, indicate come di seguito:
A) per quanto riguarda le attività di cui all’art.1 comma1, lettera a) della legge 381/91:
a) offrire accesso ai servizi a tutti i bambini, i minori, i giovani, le famiglie, le persone con disabilità, gli anziani, attraverso apposite convenzioni con gli Enti competenti senza che influiscano reddito delle famiglie, condizioni individuali e famigliari.
b) Offrire servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali,socio riabilitativi, socio sanitari a persone anziane, a persone con disabilità, adulti, giovani, minori, siano essi autosufficienti o meno, soli o inseriti in gruppo famigliari o strutture residenziali o semiresidenziali; la cooperativa a titolo esemplificativo potrà gestire attività e servizi di assistenza a domicilio o in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici, privati, Enti Ecclesiastici e Religiosi strutture di accoglienza varie, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni, centri residenziali, centri clinici riabilitativi e terapeutici, attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui si opera, al fine di rendere la comunità più consapevole e disponibile all’attenzione e all’accoglienza delle persone in stato di bisogno, nonché gestire strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi forma e tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale.
c) Progettare, promuovere e gestire interventi di educativa territoriale, unità educative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, interventi di mediazione culturale, assistenze educative domiciliari o scolastiche, sostegno scolastico;
d) Progettare, promuovere e gestire centri aggregativi per minori o adolescenti, gruppi educativi territoriali, oratori, centri giovani, centri sociali;
e) Progettare, promuovere e gestire gruppi appartamento, comunità famigliari, strutture abitative, case famiglia, case di emergenza, case di pronta accoglienza, centri residenziali, centri diurni, centri socio educativi, centri socio culturali, di ogni tipo e forma per minori, adulti, persone con disabilità fisica, psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie che di terzi.
f) Progettare, promuovere e gestire o collaborare a progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socio educativo, socio assistenziale, socio sanitario.
g) Progettare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento per educatori, operatori sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi, corsi di formazione, scuole per operatori.
h) Progettare, promuovere e gestire interventi di prevenzione primaria, secondaria, di riduzione del danno e interventi di prevenzione del disagio e della devianza in genere.
i) Progettare, promuovere e gestire iniziative educative di assistenza all’infanzia quali ad esempio: asili nido, nido d’infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole dell’infanzia, centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori ludici, asili aziendali.
j) Progettare, promuovere, gestire e collaborare con centri per la famiglia, servizi di mediazione famigliare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di auto mutuo aiuto;
k) Progettare, promuovere e gestire case di vacanza, ostelli, campeggi con indirizzo preferenziale per minori, giovani, persone con disabilità ed anziani.
l) Produrre e diffondere pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video, a carattere educativo, sociale, assistenziale, riabilitativo, sanitario, ambientale, ecc..
m) Realizzare e gestire domini e portali Internet aventi tematiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sanitaria, ambientale.
n) Progettare, realizzare e gestire attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola).
o) Promuovere e gestire vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turismo sociale, escursionistico e ambientale, di turismo alternativo in genere per minori, giovani, adulti, persone con disabilità e anziani.
p) Collaborare con le amministrazioni locali e/o con consorzi fra esse per migliorare l’assistenza ai cittadini.
q) Progettare, promuovere e gestire centri socio occupazionali, botteghe culturali e artigianali.
r) Progettare, promuovere e gestire iniziative di educazione ambientale nel territorio, corsi di educazione ambientale, manuale, espressiva, musicale, sanitaria, stradale.
s) Progettare, promuovere e gestire interventi di animazione sociale sul territorio.
t) Progettare, promuovere e gestire centri visite di aree naturali e protette, musei, centri di educazione ambientale.
u) Progettare, promuovere e gestire attività di consulenza psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia e supervisione.
B) per quanto riguarda le attività di cui all’art.1, comma 1, lettera b) della legge 381/91, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91 in misura non inferiore al 30% dei lavoratori occupati in questo ambito:
a) l’esecuzione di lavori di pulizia di uffici, negozi, beni mobili, immobili in genere e loro manutenzione; in generale, lavori di pulizie civili ed industriali;
b) lo svolgimento di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e recupero ambientale, attività di spurgo in genere;
c) l’esecuzione di attività agricole, zootecniche ed agriturismo;
d) la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di aree verdi, parchi, giardini, impianti sportivi e ricreativi; servizi di gestione del verde in generale;
e) la raccolta, trasporto e smaltimento o riciclaggio e recupero dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione differenziata, gestione centri di raccolta, gestione pese, movimentazione e lavaggio cassonetti e contenitori; servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato; servizi di pulizia, spazzatura, lavatura di reti viarie di qualsiasi tipo urbane ed extraurbane;
f) la gestione di parcheggi in genere;
g) la manutenzione, in edifici pubblici e privati, di intonaci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici e idrici; ristrutturazione e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili;
h) l’esecuzione di lavori di metalmeccanica, falegnameria e verniciatura;
i) l’assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, logistica, facchinaggio, traslochi, autotrasporto e movimentazione merci per conto di terzi e ogni altro servizio collaterale o collegato;
j) la gestione servizi di trasporto e accompagnamento di persone atti a soddisfare richieste presentate dall’utenza;
k) la gestione servizi di affissione;
l) lo svolgimento di attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione;
m) l’elaborazione dati e pratiche amministrative;
n) la gestione di palestre ed impianti sportivi;
o) la gestione servizi di guardiania, custodia, portineria e vigilanza;
p) la conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici e agrituristici, di divertimento e svago;
q) la gestione di strutture a carattere ricettivo / turistico; gestione di campeggi, servizi di cucina, di cottura, di preparazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari;
r) lo svolgimento di attività di assemblaggio e confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
La Cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall’Unione Europea dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che condividano le finalità della società cooperativa, oltre a possedere gli eventuali requisiti personali e professionali richiesti per le attività che la cooperativa gestisce e/o intende gestire.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e comunque chi abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
– preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell’avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati; rientrano tra essi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate così come definite dall’art.4 della legge 381/91;
b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.
Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell’organo amministrativo, esercitino in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla dislocazione dell’impresa, in concorrenza con l’attività svolta dalla Cooperativa.
Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.
La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell’ulteriore rapporto instaurato.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 11 del presente statuto:
a) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l’inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell’attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell’impresa.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all’art. 5 del presente statuto.
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all’interessato e annotato a cura dell’Organo amministrativo nel libro dei soci.
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
d) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci.
L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
– del capitale sottoscritto;
– della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
– del sovrapprezzo, non rimborsabile, eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l’attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L’Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)
L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell’art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l’attività di volontariato presso la cooperativa;
c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
e) che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l’esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.
Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nei termini e nei modi di legge nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alle disposizioni di legge in materia.
L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell’Organo amministrativo, alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500 ciascuna.
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a €. 10.000.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea straordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l’Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)
L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
a) l’importo complessivo dell’emissione;
b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 solo voto, indipendentemente dall’ammontare dei conferimenti effettuati.
I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l’incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell’emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 25. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore a €. 100 né superiore ai limiti di legge;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all’art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni, non rimborsabile, formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Società.
La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.

Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l’autorizzazione dell’Organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all’Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
f) a riserva straordinaria indivisibile.
L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)
L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
• erogazione diretta;
• aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
• emissione di azioni di sovvenzione.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)
Sono organi della Società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R, inviata almeno 8 giorni prima dell’adunanza, ovvero mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (quali, a titolo esemplificativo, il fax o l’e-mail), contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell’Assemblea)
L’Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) procede alla nomina degli Amministratori;
3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
5) approva i regolamenti interni;
6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 26.
L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre quaranta giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile, delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci ), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 29 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.
Ciascun socio non può rappresentare più di 1 altro socio.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell’Assemblea)
L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
Il consiglio di amministrazione può essere composto solo da soci. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.
Gli Amministratori possono essere nominati per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
Gli Amministratori sono rieleggibili senza limiti di mandato salvo i limiti eventualmente stabiliti dalla legge.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell’Organo amministrativo)
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.
L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all’Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le riunioni dell’Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)
Il presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.
L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea.
Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Art 39 (Revisione Legale)
La revisione legale è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell’Assemblea dei soci.
L’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico pari a tre esercizi.
L’attività di revisione legale è documentata dall’organo di revisione legale in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l’Assemblea potrà affidare la revisione legale al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
– a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l’intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
– al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)
L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

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